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Pagina 1 di 7 DENOMINAZIONE - OGGETTO – SEDE - DURATA DELLA SOCIETÀ – CAPITALE – OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO
Articolo 1 La Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili, o, in forma abbreviata, “ACQUE POTABILI S.p.A.”, costituita in Torino con atto pubblico 20 luglio 1852, ricevuto Albasio, ed approvata con R.D. 10 aprile 1853, è disciplinata dal presente statuto. La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.
Articolo 2 La Società ha per oggetto di: derivare, produrre e trattare acque potabili ed altre acque per condurle e distribuirle ad uso domestico, pubblico ed industriale; assumere, in proprio o per conto terzi, pubblici e privati, lo studio, la progettazione, la costruzione, l'acquisto e l'esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento; riciclaggio di rifiuti solidi urbani e/o speciali, impianti idroelettrici e simili, attività irrigue e agricole, svolto singolarmente o nell’ambito di gestione di ciclo idrico integrato, il trasporto di cose in conto terzi, e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di utilità generale dianzi indicati, siano essi pubblici o in libero mercato, ed in genere di pubblici servizi. La Società potrà altresì acquistare, costruire, amministrare, vendere, locare immobili in genere e svolgere attività di leasing immobiliare e mobiliare. La Società può svolgere la sua attività sia in Italia che all’estero. Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fideiussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell’esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia d’intermediazione finanziaria.
Articolo 3 La Società ha sede in Torino. Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici, in Italia e all’estero.
Articolo 4 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata ai sensi di legge.
Articolo 5 Il capitale sociale è di Euro 3.600.294,50 (tremilioniseicentomiladuecentonovantaquattrovirgolacinquanta) diviso in numero 36.002.945 (trentaseimilioniduemilanovecentoquarantacinque) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zerovirgoladieci) ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e di crediti. L’Assemblea straordinaria del 2 agosto 2007 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento, in forma scindibile, per un importo nominale massimo di Euro 1.177.100,00 (unmilionecento settantasettemilacentovirgolazero) mediante emissione, in una o più tranche, di massime n. 11.771.000 (undicimilionisettecentosettantaunomilavirgolazero) Azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,10 (zerovirgoladieci) cadauna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del codice civile, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2009 ad un prezzo per azione comunque non inferiore al prezzo determinato in base al patrimonio netto contabile della Società mediante un’offerta pubblica di sottoscrizione rivolta al pubblico indistinto in Italia e/o un collocamento privato riservato ad investitori professionali italiani ed istituzionali esteri, con esclusione degli Stati Uniti, del Canada, dell’Australia e del Giappone. Ove non interamente attuato entro il termine massimo del 31 dicembre 2009, l’aumento di capitale resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte, con la precisazione che se la data ultima di regolamento delle operazioni interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capitale, fermo restando che, qualora entro detto termine l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a quella data.
Articolo 6 Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune. Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l’applicazione dell’articolo 2344 del codice civile.
Articolo 7 La qualità di socio comporta l’adesione incondizionata allo Statuto. Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto di voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.
Articolo 8 La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito.
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