S.A.P. S.p.A  Società Azionaria per la Condotta delle Acque Potabili
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Regolamento dell'Assemblea

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REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA’ AZIONARIA PER LA CONDOTTA DI ACQUE POTABILI

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili con sede in Torino, Corso Re Umberto 9 bis.

2. Il presente Regolamento, approvato dall’Assemblea ordinaria del 23 aprile 2001 e aggiornato formalmente con la modifica degli articoli 2 (Intervento in assemblea) e 5 (Costituzione dell’assemblea e apertura lavori) secondo i nuovi riferimenti statutari di cui al D. Lgs 17 gennaio 2003 n. 6 (“Riforma Vietti”), è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

Art. 2 INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Ai sensi dell’art. 11 dello statuto della Società, per l’intervento nelle Assemblee è richiesto, anche per le azioni nominative, il deposito delle azioni da eseguirsi almeno due giorni prima di quello fissato per l’Assemblea con le modalità stabilite nell’avviso di convocazione.

 2. All’Assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell’Assemblea, esperti, analisti finanziari, giornalisti, rappresentanti della società di revisione e studenti universitari e di istituti superiori che a tal fine dovranno far pervenire, all’Ufficio Titoli della Società, la richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell’adunanza.

3. Possono intervenire all’Assemblea dipendenti della Società e delle società controllate la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell’Assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Art. 3 VERIFICA DELLA LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. L’identificazione personale e la verifica della legittimazione all’intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell’adunanza un’ora prima di quella fissata per l’Assemblea.

2. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all’Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri aventi diritto, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri all’Ufficio Titoli della Società due giorni prima dell’adunanza.

Art. 4 ACCESSO AI LOCALI IN CUI SI SVOLGE L’ASSEMBLEA

1. L’accesso ai locali dell’Assemblea è consentito previa identificazione personale è verifica della legittimazione ad intervenire. Agli Azionisti e alle persone di cui al precedente art. 2 viene rilasciato al momento dell’identificazione un contrassegno da conservare per il periodo di partecipazione ai lavori assembleari.

2. Gli azionisti o loro rappresentanti che per qualsiasi ragione si allontanano di locali in cui si svolge l’Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.

3. Salvo diversa decisione del Presidente dell’Assemblea, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, nei locali in cui si svolge l’Assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari.

Art. 5 COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E APERTURA LAVORI

1. Il Presidente dell’Assemblea è assistito nella redazione del verbale, quando non sia affidata a un notaio, da un segretario, anche non socio, nominato dall’Assemblea su proposta del Presidente stesso. Il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione.

2. Il Presidente dell’Assemblea può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un ufficio di presidenza.

3. Il Presidente dell’Assemblea per il servizio d’ordine si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato fornito di specifici segni di riconoscimento.

4. Ai sensi dell’art. 13 dello statuto della Società, spetta al Presidente dell’Assemblea, anche avvalendosi degli scrutatori e dell’ufficio di presidenza, constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

5. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell’Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell’Assemblea, non prima che sia trascorsa mezz’ora da quella fissata per l’inizio dell’assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione all’ordine del giorno alla successiva convocazione.

6. Accertata la regolare costituzione dell’Assemblea, il Presidente dell’Assemblea dichiara aperti i lavori.

Art. 6 SOSPENSIONE E RINVIO DELL’ASSEMBLEA

1. I lavori dell’Assemblea si svolgono, di norma, in un’unica adunanza. Il Presidente dell’Assemblea, salvo quanto previsto all’art. 7 comma 4, ove ne ravvisi l’opportunità e l’Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a due ore.

2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2374 del Codice Civile, l’Assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l’ora per la prosecuzione entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell’aggiornamento, non superiore comunque a trenta giorni.

Art. 7 DISCUSSIONE

1. Il Presidente dell’Assemblea illustra gli argomenti posti all’ordine del giorno e può invitare a farlo gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società e delle società controllate. L’ordine degli argomenti quale risulta dall’avviso di convocazione può essere variato con l’approvazione dell’Assemblea che delibera a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

2. Spetta al Presidente dell’Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi. A tal fine il Presidente dell’Assemblea in apertura dei lavori fissa la durata massima di ciascun intervento, di norma non superiore a quindici minuti. Il Presidente dell’Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all’ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l’allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.

3. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all’ordine del giorno può essere presentata all’ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell’assemblea e fino a quando il Presidente dell’Assemblea non abbia aperta la discussione su ciascun argomento all’ordine del giorno. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell’Assemblea segue l’ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all’ordine del giorno.

4. Il Presidente dell’Assemblea o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società e delle società controllate, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all’ordine del giorno. Il Presidente dell’Assemblea per la predisposizione delle risposte agli interventi può interrompere i lavori per un periodo non superiore a due ore. Ultimate le risposte, sono consentiti interventi di replica di breve durata. Il presidente dell’Assemblea dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto le dichiarazioni di voto.

Art. 8 VOTAZIONI

1. Il Presidente dell’Assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all’ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi.

2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell’Assemblea riammette all’Assemblea gli azionisti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.

3. Le votazioni dell’Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese.

4. Il Presidente dell’Assemblea stabilisce le modalità delle votazioni e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente dell’Assemblea, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all’Assemblea i risultati delle votazioni.

5. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal presidente dell’Assemblea sono nulli.

6. Gli azionisti che votano contro o si astengono devono fornire, al momento delle dichiarazioni di voto, il proprio nominativo ed il numero delle azioni detenute in proprio o per delega. Esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dell’Assemblea dichiara chiusa l’adunanza.

Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto.

 
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